Essendo un obbligo non molto oneroso sempre più aziende si rivolgono a noi per la sanificazione degli impianti (split, ventilconvettori, canalizzati..) per tutelare la salute dei propri dipendenti (che in genere sono molto riconoscenti di questa cosa) ma anche per tutelarsi da eventuali attribuzioni del problema.
Un impianto se non regolarmente sanificato diventa un ricettacolo di virus, batteri e muffe che vengono poi immessi nei locali attraverso la ventilazione e respirati causando seri rischi per la salute.
Il crescente numero di allergie ha reso le persone più attente alla qualità dell’aria indoor perché queste patologie possono sfociare in asma e bronchiti per arrivare fino a polmoniti se l’organismo è sottoposto quotidianamente agli inquinanti presenti nell’aria.

Pulizia ventilconvettore e climatizzatore: obbligo di legge

Se un dipendente si ammala potrebbe attribuirlo alla mancata sanificazione dell’impianto di ventilazione (riscaldamento/climatizzazione) dell’ufficio e spetta all’azienda dimostrare (attraverso documenti e fatture) che gli impianti sono regolarmente mantenuti come riportato all’Art.64 del D.Leg.vo 81-08:

Dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81:

Art.64 81-2008 (obblighi del datore di lavoro)

  • 1. Il datore di lavoro provvede affinché:
    a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1,2 e 3;
    b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
    c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
    e) gli impiantie i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

ART.68 (Sanzioni per il datore di lavoro)

  • 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;
    b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
    c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.

Rivolgiti a noi per una sanificazione dell’impianto di climatizzazione o degli ambienti e garantisci un ambiente più sicuro e salubre ai tuoi dipendenti.